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REGOLAMENTO PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

approvato dal Collegio dai docenti del 22 febbraio 2018 con delibera n.17/2017-2018

Descrizione

ART. 1 – CLASSIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I. Le sanzioni sono ispirate al principio della gradualità e, se dovuto, anche a quello della riparazione e del pieno risarcimento del danno. Esse sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa. II. I provvedimenti disciplinarisono divisi in:

  • sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica;
  • sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni;
  • sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni.

III. Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all’ordinamento vigente), l’avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l’obbligo delDirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all’interno dell’Istituto, durante l’attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all’Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni, attività legate all’alternanza scuola-lavoro. Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l’uso improprio di strumenti tecnologici-informatici e ogni atto che possa ledere l’immagine e il buon nome dell’Istituto.

ART. 3 – PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE NON COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

I. Ammonizione verbale del Docente – Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende eventualmente nota sul registro di classe. II. Annotazione o nota disclipnare scritta dal Docente – Il Docente ammonisce lo studente e annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato. Nel caso della semplice annotazione, decide inoltre se renderla o meno visibile alla famiglia. La nota disciplinare, al contrario dell’annotazione, è sempre automaticamente visibile dalla famiglia. III. Annotazione scritta del Docente con allontanamento temporaneo dalla lezione – Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia rendendo visibile l’annotazione; quindi allontana lo studente dalla lezione, affidandolo ad un collaboratore scolastico in servizio. Per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione, il Dirigente Scolastico o suoi diretti collaboratori possono allontanare lo studente sino al termine delle lezioni invitando i genitori a prelevare il proprio figlio da scuola. IV. Annotazione scritta del D.S. – Su segnalazione del Docente o del Tutor di classe, il Dirigente Scolastico, o il Collaboratore di presidenza delegato, annota l’ammonimento nel Registro di classe e ne dà comunicazione alla famiglia rendendo l’ammonizione visibile dal registro elettronico.

ART. 4 – PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A QUINDICI GIORNI

I. Il Dirigente Scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le violazioni dei doveri degli studenti, elencati all’art.19 del Regolamento di Istituto, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori, reppresentanti studenti), fissando, di norma la seduta entro sette giorni scolastico dall’evento. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata. II. La seduta disciplinare dell’Organo competente è divisa in due momenti:

  • Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell’evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e, se minorenne, può essere assistito dai genitori. L’interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L’Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purchè vi sia certezza dell’avvenuta convocazione.
  • Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l’alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

III. La seduta dell’Organo competente è valida se il collegio è perfetto per la componente docenti. IV. La decisione dell’Organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia. V. Il Consiglio di classe, se lo ritiene opportuno, può anche individuare un’attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente, in questo caso, ha il diritto di optare tra l’allontanamento e l’attività alternativa. Nel caso di studente minorenne, l’opzione per l’attività alternativa deve essere condivisa dalla famiglia. L’opzione per l’attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione. VI. Attività alternativa all’allontanamento – Nel caso il Consiglio di classe decida di proporre allo studente sanzionato la possibilità di svolgere un’attività alternativa, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, dovrà individuarne tempistica e modalità di svolgimento prima di formulare la proposta. Nel caso venga scelto di svolgere l’attività alternativa proposta, gli studenti frequenteranno le lezioni ma, i tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio:

  • pulizia
    1. dei piani di lavoro dei banchi nelle varie aule;
    2. delle attrezzature giacenti nelle aule speciali;
    3. dei banconi di lavoro dei laboratori;
    4. dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica;
    5. dei cortili esterni della scuola.
  • semplici compiti esecutivi;
  • stage presso strutture interne od esterne all’Istituto;
  • altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe, dallo studente interessato dal provvedimento e/o i suoi genitori per i minorenni.

VII. Sanzioni accessorie – In tutti i casi di allontanamento di diurata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell’allontanamento fino a tre giorni, il Consiglio di classe può deliberare la sanzione accessoria dell’esclusione da viaggi di istruzione, uscite, e visite didattiche.

ART. 5 – PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

I. Il Dirigetne scolastico, constatato che l’infrazione assume caratteristiche di particolare gravità, propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d’Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d’Istituto è possibile ricorrere alla procedura d’urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti. II. La seduta disciplinare dell’Organo competente è divisa in due momenti:

  • Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell’evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e, se minorenne, può essere assistito dai genitori. L’interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L’Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purchè vi sia certezza dell’avvenuta convocazione.
  • Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l’alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

III. La seduta dell’Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. IV. La decisione dell’Organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

ART. 6 – IMPUGNAZIONI O RECLAMI

I. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione, all’Organo di Garanzia. II. L’Organo di Garanzia è composto secondo le modalità indicate dall’art.24 del Regolamento di Istituto.

ART. 7 – ORGANO DI GARANZIA: PROCEDURA

I. Ricevuta l’impugnazione, Il Dirigente scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell’Organo di Garanzia. II. La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purchè la convocazione risulti pervenuta agli interessati. L’Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell’impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell’Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale. III. Le decisioni dell’Organo di garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall’impugnazione. Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l’impugnazione deve intender

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